Circolare su attribuzione del cognome di entrambi i genitori
Si rende noto che la Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”
L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.
Nella motivazione della pronuncia, il Giudice delle leggi ha spiegato che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis“, “si radica nella sua identità familiare“, e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori.”
Pertanto, a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale, la Corte ha stabilito che il cognome del figlio “deve comporsi con i cognomi dei genitori“, nell’ordine dagli stessi deciso, fatta salva la possibilità che, di comune accordo, i genitori attribuiscano soltanto il cognome di uno dei due.
Di conseguenza, l’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso.
Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice, che l’ordinamento giuridico già prevede per risolvere il disaccordo su scelte riguardanti i figli.
La sentenza della Corte Costituzionale si applicherà, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, “alle ipotesi in cui l’attribuzione del cognome non sia ancora avvenuta, comprese quelle in cui sia pendente un procedimento giurisdizionale finalizzato a tale scopo.” “Eventuali richieste di modifica del cognome, salvo specifici interventi del legislatore” potranno essere ottenute attraverso il ricorso al “cambio cognome” presentando istanza in Prefettura.
Dunque, in attuazione della predetta sentenza costituzionale, l’ufficiale dello stato civile dovrà accogliere la richiesta dei genitori che intendono attribuire al figlio il cognome di entrambi, nell’ordine dai medesimi concordato, al momento della nascita, del riconoscimento o dell’adozione, fatto salvo l’accordo per attribuire soltanto il cognome di uno di loro soltanto.