GELATA ALLA CONSOB. CONDANNA DELLA CASSAZIONE PER OMESSA VIGILANZA. SPERANZE PER I RISPARMIATORI
Una secca sentenza di Cassazione impone alla Consob di risarcire i risparmiatori espropriati dal dissesto. Forti le parole del presidente dell’Adusbef, Elio Lannutti, a Striscia la Notizia, fiero dei risultati ottenuti dopo una lunga battaglia.
Dopo la sentenza di Cassazione n.23418 del 17/11/2016 che ha riconosciuto colpevole la Consob di omessa vigilanza per il dissesto finanziario costato caro a 130.000 famiglie ridotte sul lastrico, e condannato la stessa a risarcire le vittime d’ingenti somme, il dottor Lannutti, fondatore e presidente dell’Adusbef, ha dichiarato ai microfoni di Striscia la Notizia: «Tutti i poveri risparmiatori di Banca Etruria, Banca Marche, CariChieti, CariFerrara, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, Monte dei Paschi di Siena, hanno una possibilità e la devono esercitare: scaricassero il modulo Adusbef, inviassero una raccomandata alla Banca d’Italia (la Consob) deve cominciare a risarcire per omessa vigilanza…»
La Consob, ovvero la Commissione nazionale per le società e la borsa, è un’autorità amministrativa indipendente, dotata di personalità giuridica e piena autonomia, che vigila sul mercato mobiliare italiano per poter garantire la trasparenza e la correttezza delle operazioni che si svolgono in esso ed evitare eventuali abusi lesivi dei singoli risparmiatori. Ma sono state proprio le parole sia del presidente della Consob, Giuseppe Vegas, che quelle del Governatore di Bankitalia, Ignazio Visco, a dichiarare che la responsabilità dei crac bancari non dipende dalla gestione dissennata del credito e del risparmio, ma dall’ignoranza dei risparmiatori che a cuor leggero hanno investito in obbligazioni ed altri strumenti finanziari fidandosi dei consigli degli istituti di credito.
Parole da far scatenare un putiferio. Risparmiatori e pensionati, vittime di una forsennata gestione del loro patrimonio, che si devono sentir accusare di essere loro i veri colpevoli. Lo stesso dottor Lannutti ha commentato nella medesima intervista rilasciata a Jimmy Ghione che a essere truffati non sono stati gli investitori ma i risparimatori che hanno lavorato una vita e che si sono visti espropriare tutto per sentirsi inoltre chiamare speculatori.
Di fronte a un tale cataclisma finanziario, che è costato anche la vita a un pensionato di Civitavecchia che si è suicidato dopo essersi visto espropriare 100mila euro, i risparmi di un’intera vita, è il presidente della Consob ad aver dichiarato esplicitamente che le vicende relative alla liquidazione delle banche non mettono in discussione la validità di fondo dei modelli di vigilanza sulla prestazione dei servizi d’investimento della stessa Consob.
Non è stata comunque dello stesso parere la Corte Suprema. Anzi, con la sentenza numero 23418 della Prima Sezione Civile del 17 novembre 2016, la Corte di Cassazione ha condannato i funzionari e i commissari della Consob a risarcire i danni provocati agli investitori tratti in inganno da prospetti informativi sui quali non hanno vigilato in modo congruo.
L’Ictu oculi, ovvero “a colpo d’occhio”, è l’accusa che ricade sui funzionari ed esperti dell’autorità amministrativa chiamata in causa. Il dispositivo della sentenza afferma esattamente che si tratta di:
“Evidenti Falsità, facilmente rilevabili all’occhio professionale di chi fa questo per lavoro (Consob), dai documenti depositati o dai dati contenuti nel prospetto, essendo gli stessi prospetti informativi di tali emissioni obbligazionarie, “avallati” dalla Consob senza il benché minimo battito di ciglia e senza alcun rilievo critico da parte sua”.
E pertanto,
“La Corte d’appello di Milano, con sentenza del 25 febbraio 2009, n. 4587, ha condannato in solido M.P. (quale erede di B.), F.G. e L.S., rispettivamente commissario ed esperti della Consob, al risarcimento del danno in favore di I.G., anche quale procuratore speciale di R.S. ed altri 897 sottoscrittori (ed eredi) delle quote H.V.S.T. – Hotel Villaggio Santa Teresa s.r.l., nella misura complessiva di € 6.301.291,63, a risarcire ingenti somme agli investitori, essendo stata conclusivamente accertata la responsabilità per “falsità in prospetto” ed omessa vigilanza, direttamente connessa al danno patito dagli investitori”.
L’integrale pubblicazione del testo della sentenza numero 23418 della Prima Sezione Civile della Corte di Cassazione, è consultabile al seguente Link: Sentenza 17 novembre 2016, n. 23418 Sezione I civile