Servizi di ristorazione codice ATECO 56.3. Asporto consentito oltre le 18.00
Il Ministero dell’Interno, d’intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha fornito ulteriori indicazioni illustrative delle disposizioni introdotte, in particolare all’art. 4, dal D.L. 22 aprile 2021, n. 52, relativamente all’attività dei servizi di ristorazione.
In dettaglio, ha precisato che, in relazione ai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio nella zona gialla, con attività prevalente una di quelle identificate da codice ATECO 56.3, la vendita per asporto debba ritenersi consentita anche oltre le 18.00, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti.
Rimangono comunque oggetto di divieto sia il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici o aperti al pubblico dopo le 18, sia la consumazione sul posto o nelle adiacenze dei pubblici esercizi, in qualsiasi orario.
Prato, 8 maggio 2021